Ciclomotori

Ciclomotori


a decorrere dal 19 gennaio 2013, i CIGC già rilasciati entro la data del 18 gennaio 2013:

  • mantengono la loro validità su territorio nazionale (vedi art. 25, comma 1, D.L.gs. n. 59 del 2011); • sono sottoposti alla disciplina della patente AM (vedi art. 25, comma 3, D.Lgs. n. 59 del 2011);
  • sono sostituiti con patente AM, in caso dì richiesta di duplicato a qualunque titolo (conferma di validità, deterioramento, smarrimento, furto, distruzione) (vedi art. 25, comma 2, D.Lgs. n. 59 del 2011).

Inoltre, dal 19 gennaio 2013, qualora un titolare dì CIGC, conseguito prima voglia condurre ciclomotori a due o tre ruote o quadricicli leggeri in ambito UE o SEE, richiede un duplicato dello stesso, affinché l’UMC emetta una patente AM. Al riguardo si ricorda che la patente AM è conseguibile in Italia a decorrere dai 14 anni, ma abilita alla guida dei relativi veicoli in ambito UE o SEE solo a decorrere dal compimento dei 16 anni, fatta salva la possibilità di altri Stati membri di riconoscere la validità nel proprio territorio di una patente AM rilasciata a 14 anni. Ai fini del conseguimento, la patente di categoria AM, come ogni altra patente, è disciplinata dalle disposizioni di cui agli articoli 115, 116, 121 (come modificati dal D.Lgs. n. 59 del 2011) e 122 CdS: dal 19 gennaio 2013, infatti, sono soppresse le disposizioni dedicate al CIGC nel testo dell’articolo 116 CdS, vigente alla data della presente circolare, nonché quelle di cui ai DM applicativi 1 marzo 2011 e 23 marzo 2011. Da ciò deriva che: • le modalità di conseguimento di una patente di categoria AM, sia per candidati minorenni che maggiorenni (ed a prescindere dalla data nella quale si è compiuta la maggiore età), sono identiche; • queste si articolano in prova teorica e prova pratica di guida, reiterabili con le modalità (massimo due volte per ciascuna prova) e con le tempistiche (massimo sei mesi per ciascuna prova) prescritte per tutte le altre categorie di patenti (vedi articoli 121 e 122 CdS); • il candidato che ottiene l’idoneità alla prova teorica consegue un’autorizzazione ad esercitarsi alla guida (di seguito foglio rosa) valida sei mesi (vedi art. 122 CdS); • la prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data di rilascio del foglio rosa (vedi art. 121 CdS). Alla luce di quanto sopra esposto, ne consegue che; • non saranno più svolti corsi di formazione, per la preparazione alla prova teorica, presso gli istituti scolastici di istruzione secondaria: il candidato al conseguimento di una patente AM, pertanto, potrà prepararsi a tale prova come “privatista” o frequentando un’autoscuola; • in ogni caso, per prenotarsi alla prova teorica, non è più richiesto l’attestato di frequenza del relativo corso, la cui disciplina, come sopra specificato, è stata soppressa; • per prenotarsi alla prova pratica di guida non è più richiesta alcuna dichiarazione di formazione adeguata. 1. I CONTENUTI DEL DECRETO PER PATENTE AM 1.1. PROVA TEORICA  l’esame sarà svolto con sistema informatizzato, consterà di trenta affermazioni, in ordine alle quali il candidato dovrà indicare “V” per vero o “F” per falso; durerà venticinque minuti ed il numero massimo delle risposte errate consentite sarà pari a tre. Si precisa che il relativo database conterrà – in relazione ai predetti argomenti – domande formulate in conformità ai contenuti previsti, per tutte le categorie di patenti, dall’allegato II, lettera A, punto 2, del decreto legislativo n. 59 del 2011. 1.2 ESERCITAZIONI ALLA GUIDA (vedi art. 2) Superata la prova teorica, il candidato conseguirà un foglio rosa, al fine di esercitarsi alla guida su ciclomotore a due o tre ruote o su quadriciclo leggero. Al riguardo si fa presente che: • qualora le esercitazioni si effettuano su ciclomotori a due ruote, o su ciclomotori a tre ruote o quadricicli leggeri non omologati per il trasporto di un passeggero a fianco del conducente, le stesse si svolgono in luoghi poco frequentati; • qualora le esercitazioni si effettuano su ciclomotori a tre ruote o quadricicli leggeri, omologati per il trasporto di un passeggero a fianco del conducente, durante lo svolgimento delle stesse è presente a bordo una persona in qualità di istruttore, titolare dei requisiti di cui all’articolo 122, comma 2, CdS. 1.3 PROVA PRATICA DI GUIDA (vedi art. 3) 1.3.1 VEICOLI Si rammenta che, ai sensi dell’allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011, tale prova può essere svolta, indifferentemente, con ciclomotore a due ruote o a tre ruote o con quadriciclo leggero, purché omologati per il posto di un passeggero oltre al conducente. Fino all’emanazione dì un successivo e specifico decreto, non sono ammessi all’esame ciclomotori a tre ruote o quadricicli leggeri che non siano dotati di retromarcia (vedi art. 3, comma. 3). Tali veicoli possono essere muniti, indifferentemente, di cambio automatico o manuale, fermo restando che – qualora la prova venga sostenuta su veicolo con cambio automatico – sulla patente di guida, in corrispondenza della categoria …AM, sarà annotato il codice UE armonizzato “78”: pertanto al titolare della patente così conseguita sarà preclusa la guida di veicoli di categoria AM con cambio manuale. Ai sensi dell’articolo 121, comma 9, CdS, tali veicoli, ai fini della prova pratica di guida, sono esonerati dall’obbligo dell’istallazione dei doppi comandi. 1.3.2 PROVE La prova pratica di guida si svolge presso le sedi degli UMC ovvero, nel solo caso di candidati di autoscuole, presso le sedi di autoscuole o centri di istruzione automobilistica, previamente ritenute idonee per gli esami fuori sede, secondo le normali procedure già in uso per le patenti di categoria A. La prova consta di due fasi: • la prima consiste nell’esecuzione di talune manovre, da svolgersi in area appositamente attrezzata: manovre diverse a seconda che la prova sia sostenuta su ciclomotore a due ruote, ovvero su ciclomotore a tre ruote o su quadriciclo leggero. In tale fase il candidato, a prescindere dal tipo di veicolo utilizzato, è da solo alla guida; • la seconda, a cui si accede solo se si è superata la prima, verifica la capacità di guida del candidato nei traffico. In tale fase sul veicolo, diverso dal ciclomotore a due ruote, è presente una persona in qualità di istruttore, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 122, comma 2, CdS. Per i contenuti specifici delle manovre (identici a quelle già previsti, alla data della presente circolare, per la prova pratica di guida per il conseguimento di un CIGC), si rimanda agli allegati 2 e 3 del decreto per patente AM.

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